(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47 del 2 settembre 1997) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunita' regionale, nazionale ed internazionale. 2. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attivita' venatorie e cinologiche anche a fini sportivi, e delle attivita' di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attivita' agricole, zootecniche e forestali.