(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47
                        del 2 settembre 1997)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  tutela  il patrimonio faunistico e ne favorisce la
ricostituzione nell'interesse della comunita' regionale, nazionale ed
internazionale.
  2. Le disposizioni  contenute  nel  Capo  I  della  presente  legge
disciplinano  la  gestione  del patrimonio faunistico e regolamentano
l'esercizio delle attivita' venatorie  e  cinologiche  anche  a  fini
sportivi, e delle attivita' di allevamento, anche a scopo amatoriale,
nel  rispetto  delle esigenze di conservazione della fauna selvatica,
degli equilibri ecologici e naturali e  di  un  corretto  svolgimento
delle attivita' agricole, zootecniche e forestali.